Il 28 dicembre l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas ha emanato una nuova delibera sulla regolamentazione dei servizi idrici (585/2012/R/IDR), approvando un nuovo metodo tariffario transitorio.
La delibera ovviamente aveva la necessità e l’obbligo giuridico di rispettare l’esito referendario che aveva bocciato l’ “adeguata remunerazione del capitale investito”, ossia quel famoso 7% di profitto garantito che i gestori avevano caricato in bolletta.
Il Codacons ha deciso di vederci chiaro nella nuova deliberazione e chiederà chiarimenti all’Authority.
Infatti, afferma il Codacons, che è assolutamente condivisibile il principio, previsto teoricamente nella delibera, di copertura integrale dei costi, ossia che i tutti i costi di gestione e di investimento delle reti idriche vengano corrisposti dai cittadini attraverso le bollette, altrimenti le reti idriche resterebbero un colabrodo. Così come l’ancora più sacrosanta regola annunciata, secondo la quale il costo degli investimenti sarà riconosciuto solo quando le opere saranno effettivamente realizzate.
Ma dubbi sorgono sull’applicazione pratica di questi giusti principi. Ad esempio sulla definizione di “costo della risorsa finanziaria” e se il riconoscimento dei costi che la stessa Authority quantifica, a priori, “in circa 0,6 punti percentuali”, sia compatibile con i principi affermati dalla Corte Costituzionale. Dubbi sull’art. 4 della delibera, laddove è scritto che nel costo del servizio è compresa l’ “eventuale componente di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti”.
Dubbi sull’allegato A della delibera laddove si prevede, all’art. 29 e 33, che i costi operativi siano aggiornati annualmente all’inflazione. Non è, infatti, accettabile – afferma il Codacons – che in modo automatico le tariffe dell’acqua siano indicizzate all’inflazione (indice Istat Foi senza tabacchi), quando stipendi dei dipendenti pubblici e pensioni sono invece regolarmente bloccate. Un conto, infatti, è che la tariffa copra gli effettivi aumenti di costi legati all’aumento reale dei prezzi pagati dai gestori, un conto è prevedere, a priori, un meccanismo di indicizzazione dei prezzi che finirebbe per introdurre, surrettiziamente, a lungo andare, un profitto, cosa vietata dalla Corte Costituzionale.