Secondo la legge 92/2012, articolo 4, comma 8 e 11, dal primo Gennaio del 2013 è prevista una riduzione del 50% della spesa per i contributi dovuti dal datore di lavoro per l’assunzione di lavoratori sopra i 50 anni, privi di impiego da oltre un anno e per le donne che sono prive di lavoro da almeno 24 mesi.
Il bonus spetta per assunzioni sia a tempo determinato che indeterminato e per trasformazioni da determinato ad indeterminato.
L’incentivo di riduzione del 50% dei contributi è valido anche in caso di part-time, in caso di assunzione a scopo di somministrazione e per i soci di cooperative.
La riduzione ha la durata di 18 mesi per i contratti a tempo indeterminato e di 12 mesi per i contratti a tempo determinato. In caso di trasformazione di un rapporto di lavoro il bonus viene riconosciuto per 18 mesi.
Sul sito dell’inps inoltre è scritto che il bonus spetta a:
– uomini o donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupati da oltre dodici mesi”;
– donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
– donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
– donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.
Ed è specificato che deve essere qualificata priva di impiego regolarmente retribuito la donna che, nel periodo considerato (sei o ventiquattro mesi):
– non ha svolto attività lavorativa in attuazione di un rapporto di lavoro subordinato di durata pari o superiore a sei mesi;
– né ha svolto attività lavorativa autonoma (compresa la collaborazione coordinata e continuativa e a progetto) dalla quale derivi un reddito pari o superiore al reddito minimo personale annuale escluso da imposizione fiscale.
Per fruire dell’incentivo tutti i datori di lavoro interessati devono inoltrare apposita comunicazione all’INPS.
La comunicazione deve essere presentata avvalendosi del modulo di istanza on-line “92-2012“, che si trova a disposizione all’interno del Cassetto previdenziale Aziende, presso il sito internet www.inps.it.
La comunicazione deve essere presentata prima dell’invio della denuncia contributiva ove viene indicata la contribuzione agevolata.