La Corte Costituzionale ha stabilito che il divieto di fecondazione eterologa è incostituzionale dichiarando l'illegittimità della norma della legge 40 che vieta il ricorso a un donatore esterno di ovuli o spermatozoi nei casi di infertilità assoluta. Nello specifico è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli articoli 4, comma 3 che riportava: "È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo", inoltre il comma 9, commi 1 e 3 e 12, comma 1, della Legge 19 febbraio 2004, n. 40, relativi al divieto di fecondazione eterologa medicalmente assistita.
Anche l'art. 12 comma 1 sulle sanzioni è stato dichiarato incostituzionale: «Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro».
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